Bici e monopattini - al netto delle critiche, tanto quelle rivolte al click day per ottenere il bonus mobilità di rimborso sugli acquisti, quanto quella assai puntuale del Presidente della Repubblica circa l’inopportunità di incidere sulla circolazione stradale per gli “immediati riflessi” che questa ha “sulla vita quotidiana delle persone” attraverso un provvedimento urgente ed eterogeneo come il decreto legge semplificazioni (art. 49 DL 16/07/2020, n. 76) - sono tra i protagonisti della politica 2020 del Governo Conte.
La pandemia ha inciso infatti nella ricerca accelerata e quindi forse poco ponderata di soluzioni volte a decongestionare la mobilità tradizionale nel nome di una dinamicità dolce, fatta di corsie ciclabili e mezzi elettrici a due ruote.
Così alla tradizionale pista ciclabile riservata ai velocipedi (art.3 CdS) si è affiancata con il decreto rilancio la corsia ciclabile (art.229 DL 19/05/2020, n. 34).
Un colpo di vernice bianca a terra e una parte longitudinale della carreggiata, a destra nel senso di marcia, a sinistra per la circolazione contromano, viene destinata ai velocipedi.
La criticità è nel fatto che la corsia non è riservata, specie quando si realizzi laddove non vi sia spazio sufficiente ad un uso esclusivo, ed è valicabile, come quando vi siano a fianco parcheggi laterali, ciò al fine di consentire ai veicoli le necessarie manovre viarie.
Certo i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica (L.27/12/2019, n. 160, art.1 co.75) e le biciclette anche a pedalata assistita (art.50 CdS) nella qualità di velocipedi a due ruote avranno la precedenza nelle corsie ciclabili, ma l’uso promiscuo di queste con altri veicoli e pedoni, la circolazione in senso contrario, la sosta e il fermo al di fuori di spazi dedicati, rappresentano criticità tali per la sicurezza stradale e l’incolumità degli utenti della strada, che la limitazione della velocità sotto i 30 km/h potrebbe non essere sufficiente ad evitare incidenti.
Oltre la responsabilità dell’ente proprietario della strada va considerata quella di tutti coloro che vi circolano.
Scarsi i controlli sul rispetto delle regole di manovra stradale da parte delle autorità preposte, specie locali causa la mancanza di uomini sufficienti a coprire i tanti servizi assegnati, ecco che queste modifiche al codice della strada e le loro realizzazioni in città rischiano di tradursi in una liberalizzazione selvaggia della circolazione stradale con pesanti ricadute in termini tanto di lesioni se non di omicidi stradali, quanto di costi sociali conseguenti (assicurativi, sanitari, giudiziari ecc.)
Un esempio è il sorpasso. Non molti sanno infatti che il decreto semplificazioni ha introdotto una disciplina speciale (art.148 co.9 bis CdS) per il sorpasso di un velocipede che si colloca lungo una ciclabile.
Si tratta dell’obbligo di “usare particolari cautele al fine di assicurare una maggiore distanza laterale di sicurezza in considerazione della minore stabilità e della probabilità di ondeggiamenti e deviazioni da parte del velocipede stesso”.
“Prima di effettuare il sorpasso di un velocipede, il conducente dell'autoveicolo valuta l'esistenza delle condizioni predette per compiere la manovra in completa sicurezza per entrambi i veicoli, riducendo particolarmente la velocità, ove necessario, affinché la manovra di sorpasso sia compiuta a ridottissima velocità qualora le circostanze lo richiedano”.
La sanzione amministrativa per avere violato tale obbligo di sicurezza va da un minimo di 167 a un massimo di 666 euro, ma il vero problema è la discrezionalità con la quale l’agente accerta la violazione, specie in caso di sinistro stradale.
Il fatto stesso che si verifichi un incidente dimostrerà fino a prova contraria che l’automobilista nel superare il velocipede ha violato la norma di cautela non usando la prudenza necessaria nella manovra di sorpasso, di qui la colpa nel gioco sinistro della ripartizione delle responsabilità in caso di incidente.
Concludo quindi con un necessario invito alla prudenza, tanto della politica, che troppo spesso non pondera adeguatamente la portata delle conseguenze delle scelte, sia legislative sia di gestione del territorio, quanto degli utenti tutti della strada.
Come il covid19 insegna che senza salute non c’è economia, così possiamo ritenere che senza sicurezza per l’incolumità di ognuno non può esserci mobilità sostenibile.
Avvocato Andrea Agostini