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Spiagge vietate di notte: la Grecia ringrazia

31 Maggio 2020

La Regione Marche a metà maggio riconosce “ai Comuni il potere di emettere ordinanze di divieto di accesso nelle ore notturne (verosimilmente dalle 00.00-06.00) per ragioni di sicurezza e pubblica incolumità, limitatamente alle aree in concessione demaniale, al fine di non vanificare le attività di disinfezione” (Delibera di Giunta Regionale Marche 15/5/2020 n.568 - Linee guida operative per la prevenzione, gestione, contrasto e controllo dell’emergenza Covid-19 nelle strutture ricettive, stabilimenti balneari e spiagge libere -, Allegato C, paragrafo Spiagge libere).

Accade così che a Porto San Giorgio “in osservanza alle misure per il contrasto della diffusione del contagio da Covid 19” si vieta “l’accesso in spiaggia dalle ore 23:00 alle ore 6:00 del mattino dal 29 maggio 2020 al 11 ottobre 2020” (Ordinanza del Sindaco n. 83 del 29/05/2020).

L’ordinanza è a mio avviso illegittima per violazione dell’art.16 della Costituzione per il quale “ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza”.

La restrizione deve essere quindi disposta da una legge, deve riguardare la generalità delle persone, deve motivarsi per ragioni di sanità, ma nulla di tutto ciò si ravvisa nel caso di specie.

Invece che una legge abbiamo infatti l’ordinanza di un sindaco, che non si rivolge a tutti i cittadini, ma solo ad alcuni.

Egli infatti prevede che facciano eccezione al divieto i “concessionari / affidatari e loro dipendenti, soggetti in possesso di apposita autorizzazione, soggetti fruitori delle attività autorizzate oltre detto orario ed in occasione di manifestazioni realizzate direttamente dall’Amministrazione Comunale”.

Non si comprende chi sia il titolare del potere di autorizzazione, in cosa consista l’apposita autorizzazione o come possa identificarsi il fruitore di attività autorizzata, come pure è singolare il “libera tutti” che deriva dal semplice fatto che si tengano manifestazioni realizzate “direttamente” dall’Amministrazione Comunale, quindi si direbbe con esclusione di quelle a semplice patrocinio.

Neppure si dice quale sia la sanzione prevista e come possa contestarsi, anche se il riferimento dovrà essere all’art.650 c.p., misura anacronistica trattandosi di quel reato di “inosservanza dei provvedimenti dell'autorità”, che gli italiani hanno scoperto nel primo periodo di rispetto delle prescrizioni da lockdown e che il legislatore ha poi inteso superare con una sanzione amministrativa pecuniaria.

Ma aldilà di tutto ciò, che comunque comporterà criticità per accertamenti e contestazioni, nel momento in cui si prevedono eccezioni in numero imponderabile, come può non dirsi vanificata l’attività di disinfezione, quale interesse generale alla salute pubblica capace di giustificare la limitazione alla libertà di circolazione?

E ancora, come può limitarsi la libertà di movimento all’interno di un comune in assenza di dati epidemiologici di emergenza sanitaria locale, specie quando dal 3 giugno cadono le barriere di ingresso tra regioni, come pure con l’area Schengen e la Gran Bretagna?

Quando si assumono ordinanze come quella in oggetto o anche semplicemente se ne condivide il merito, a mio avviso si perde il diritto di sorprendersi allorquando si creano a danno del nostro Paese corridoi turistici europei a beneficio di Croazia e Grecia.

Avv. Andrea Agostini

Raffaele Vitali - via Leopardi 10 - 61121 Pesaro (PU) - Cod.Fisc VTLRFL77B02L500Y - Testata giornalistica, aut. Trib.Fermo n.04/2010 del 05/08/2010
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