Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Palestre e piscine tra canoni d'affitto e abbonamenti da rimborsare: ecco cosa fare

25 Maggio 2020

PORTO SAN GIORGIO - Come trattare gli abbonamenti già pagati o in corso di pagamento degli iscritti? Come affrontare l’onere dei canoni di concessione o di locazione a fronte dell’impossibilità di esercitare l’attività sportiva in conseguenza delle misure di contenimento da coronavirus?

A queste domande che da giorni si fanno tanti cittadini risponde l’avvocato Andrea Agostini.

“L’impossibilità di rendere il servizio, pure che per causa di forza maggiore, comunque non consentiva di incamerare i soldi degli abbonati e quindi non solo eventuali finanziamenti in corso andavano sospesi, ma anzi si dovevano rimborsare agli iscritti le somme già inutilmente pagate.

Quanto poi ai canoni di concessione o locazione delle strutture, questi andavano pagati perché il coronavirus consentiva solo una benevola tolleranza rimessa alla discrezionalità dei giudici sui ritardi nei pagamenti e niente altro, salvo trovare le parti un auspicabile bonario accordo di rinegoziazione di reciproca convenienza.

Così prima del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, cosiddetto decreto rilancio, che disciplina la materia all’art.216.

La norma parte da un presupposto.

Il coronavirus ha comportato la sospensione delle attività sportive e questo rappresenta un danno economico che va condiviso e socializzato.

In particolare il primo comma modifica il DL 17/03/2020, n. 18, art. 95, che prevede la sospensione dei versamenti dei canoni di locazione e concessori per il settore sportivo relativi all'affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali in favore di federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.

La sospensione dei canoni corre fino al 30 giugno 2020 e i versamenti sono previsti, senza sanzioni e interessi, o in un'unica soluzione entro il 31 luglio o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020.

Il secondo comma tratta degli impianti sportivi pubblici in concessione con rapporti in scadenza entro il 31 luglio 2023 dove il concessionario può chiedere un riequilibrio delle condizioni economiche del contratto anche attraverso la proroga della durata del rapporto, quale soluzione auspicabile per la Pubblica Amministrazione giacché in mancanza di accordo le parti possono recedere dal contratto con diritto del concessionario al “rimborso del valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, dei costi effettivamente sostenuti dal concessionario, nonché delle penali e degli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza dello scioglimento del contratto”.

Il terzo comma tratta delle locazioni immobiliari con privati dove il locatario può chiedere al locatore la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta salvo quest’ultimo non offra di ricondurre ad equità il contratto, che il legislatore individua nel diritto del conduttore ad una riduzione del canone locatizio “limitatamente alle cinque mensilità da marzo 2020 a luglio 2020” nella misura del 50%, salvo diverso accordo.

Infine il quarto comma tratta degli abbonamenti dei clienti, i quali possono chiedere entro il 18 giugno il rimborso di quanto pagato e non goduto per il periodo di sospensione dell’attività sportiva. Nei 30 giorni successivi alla richiesta il gestore della struttura sportiva potrà a sua scelta o rimborsare la somma o rilasciare un voucher di pari valore “incondizionatamente utilizzabile presso la stessa struttura entro un anno dalla cessazione delle misure di sospensione dell'attività sportiva”.

Raffaele Vitali - via Leopardi 10 - 61121 Pesaro (PU) - Cod.Fisc VTLRFL77B02L500Y - Testata giornalistica, aut. Trib.Fermo n.04/2010 del 05/08/2010
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram