Riprende la rubrica quindicinnale 'Dalla parte giusta'.
Il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, appena proclamato eletto, quale prima iniziativa incontra i vertici della Sanità regionale per fare il punto sui crescenti casi di coronavirus e dispone con ordinanza 3/10/2020 n.36 l’obbligo di mascherina sempre e comunque in caso di formazione di assembramenti.
Esclusi i minori di 6 anni, i portatori di patologie incompatibili e chi fa sport, ovunque ci si trovi, se non si riesce a mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di un metro, scatta l’obbligo di mascherina e con esso il rischio di una sanzione amministrativa di 400 euro.
Immediata la polemica social tra favorevoli e contrari, resa virale da tifoserie politiche di irriducibili dello scontro politico, che tardano ad accettare tanto l’esito delle urne elettorali quanto le responsabilità che ne conseguono.
Ritengo che ognuno debba fare il suo per le competenze che ha.
Se la comunità medico scientifica ritiene che portando la mascherina chi è infetto non contagia o almeno abbatte il rischio di contagiare il prossimo, che competenze ho io per dissentire?
Quindi prendo atto e mi adeguo.
Nell’adeguarmi però non smetto di usare il cervello e pertanto uso le mie competenze per comprendere dal punto di vista legale quanto sta accadendo.
L’ordinanza del mio Governatore è così dirompente?
No se penso che altri presidenti di regione e prima di loro alcuni sindaci hanno già disposto il medesimo obbligo a fronte di un numero crescente di contagi da rientri incontrollati e da assembramenti scolastici.
No soprattutto se ricordiamo che il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7/9/2020 ha prorogato al 7/10/2020 le misure del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7/8/2020, nel nostro caso art.1 commi da 1 a 5.
E cosa prevede la normativa nazionale per contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid 19?
È fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie, mascherine che coprano dal mento al di sopra del naso, nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e “comunque in tutte le occasioni” in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza di almeno un metro.
Il problema di diritto pertanto è altro.
È costituzionalmente legittimo che un decreto governativo limiti la libertà personale di ciascuno e lo faccia come neppure in piena pandemia con ben altri numeri di infetti e morti è stato fatto?
O si torna in democrazia con l’uso del decreto legge per fronteggiare le emergenze o si abbia il coraggio di cambiare la Costituzione da repubblica parlamentare italiana a popolare cinese.
avvocato Andrea Agostini