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La guida in stato di ebbrezza, come difendersi? (Capitolo 2 - Il palloncino)

26 Gennaio 2020

#DallaParteGiusta

Capitolo 2

“Tu lo reggi il whisky?”. Così chiede Terence Hill a Bud Spencer in “I due superpiedi quasi piatti”, il quale risponde: “Be', i primi due galloni sì, al terzo divento nostalgico e ci può scappare la lite”.

Infatti reggere l’alcol dipende da quello che è il suo assorbimento nel sangue e questo è un dato variabile diverso per ciascuno (peso, età, sesso, stato di salute, stanchezza, abitudine al bere) e per ogni situazione (digiuno o stomaco pieno, tempo decorso dalla bevuta, assunzione di psicofarmaci o sostanze psicoattive).

Se degli incidenti stradali mortali 1/3 è alcol correlato (fonte Istituto Superiore della Sanità) e se rispetto a un conducente sobrio il rischio di incorrere in un incidente mortale quasi raddoppia a ogni incremento di 0,2 g/l del tasso alcolemico, fino ad essere 9 volte superiore tra 0,5 e 0.9 g/l e addirittura 38 volte superiore a 1,5 g/l (fonte Alcohol-related relative risk of fatal driver injuries in relation to driver age and sex, Zador P.L., Journal of Studies on Alcohol, 1991), ecco allora che mettersi alla guida dopo avere bevuto è da imprudenti, se non da veri e propri irresponsabili.

Infatti, sebbene basti un tasso alcolemico da 0,2 a 0,5 g/l per provocare nel conducente una lieve alterazione psicofisica, capace di condurlo ad assumere inavvertitamente una condotta meno prudente, la legge italiana, secondo un sistema a tutele crescenti, vieta la guida solo da 0,51 g/l in poi.

In particolare sono previste 3 fattispecie illecite, che si caratterizzano per sanzioni gradualmente più afflittive a seconda del maggiore tasso alcolemico accertato:

  1. la prima, di gravità lieve, da 0,51 a 0,8 g/l, punita come illecito amministrativo con la sanzione pecuniaria da 544 a 2.174 euro e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 3 a 6 mesi;
  2. la seconda, di gravità intermedia, da 0,81 a 1,5 g/l, punita con l'arresto fino a 6 mesi e l'ammenda da 800 a 3.200 euro, oltre alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 6 mesi a 1 anno;
  3. la terza, grave, oltre 1,51 g/l, punita con l'arresto da 6 mesi a 1 anno e l'ammenda da 1.500 a 6.000 euro, oltre alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 1 a 3 anni e la confisca del veicolo.

Pertanto se agenti in servizio di polizia stradale ci fermano per un controllo, vuoi perché hanno rilevato una qualche anomalia nell’andatura del nostro veicolo (zigzag, scarti laterali, uso del freno o delle luci, ecc.), vuoi semplicemente perché stanno compiendo un controllo di massa a campione, quali sono i nostri diritti

Su tutti quello di libertà da coercizioni arbitrarie. Il che significa che non possiamo essere sottoposti a etilometro - quindi un nostro rifiuto di sottoporci ad esso sarebbe legittimo e comunque il risultato etilometrico dovrebbe dirsi inutilizzabile in sede processuale - se gli agenti in servizio di polizia stradale non agiscono secondo legge.

L’accertamento con etilometro del tasso alcolemico è legittimo solo se interviene successivamente a una fase preliminare di screening volta a desumere il possibile stato di alterazione psico-fisica da alcol da una di queste tre circostanze sintomatiche:

  1. siamo rimasti coinvolti in un incidente stradale;
  2. non riusciamo in prove di equilibrio e di coordinazione e di prontezza di riflessi e comunque mostriamo i sintomi caratteristici dell’ebbrezza alcolica (vedi cap.1);
  3. non superiamo la cosiddetta “prova del palloncino”.

Quest’ultimo è un “accertamento qualitativo non invasivo” (art.186 co.3 CdS) consistente nel soffiare nel cono di un apparecchio portatile, un precursore etilometrico (es. alcol blow), il quale in pochi secondi fornisce una risposta attraverso spie colorate dove solo l’accensione del rosso, attestando che il tasso alcolemico ha superato la soglia minima giuridicamente rilevante, fa scattare l’obbligo di sottoporsi all’etilometro.

A dispetto del nome, il palloncino di suo è semplice attività di polizia amministrativa che non prova alcunché, cosicché gli agenti:

  1. non sono obbligati ad avvisare della facoltà di nomina di un difensore di fiducia (Corte d'Appello di Cagliari Sez. I sentenza 11/06/2018), avendo questo accertamento funzione meramente preliminare rispetto a quello che verrà poi eseguito mediante etilometro (Corte d’Appello di Roma Sez. II, 05/07/2017, Cass. pen. Sez. Unite Sent., 29/01/2015, n. 5396);
  2. possono fare ripetere più e più volte il pre-test finché l’ultima prova dà esito positivo e allora non ci si può più sottrarre all’obbligo di sottoporsi all’etilometro (Cass. pen. Sez. IV, 26/11/2014, n. 51773).

Attenzione però a non cercare di eludere la prova del palloncino, ad esempio fingendo di soffiare dentro il cono o addirittura inspirando, perché si potrebbe derivare da tale condotta, se rilevata, il convincimento che ci si intende sottrarre all’alcoltest (Tribunale Trieste, sentenza 9/7/2019) e ciò è reato (art.186 co.7 CdS).

Avv. Andrea Agostini

Raffaele Vitali - via Leopardi 10 - 61121 Pesaro (PU) - Cod.Fisc VTLRFL77B02L500Y - Testata giornalistica, aut. Trib.Fermo n.04/2010 del 05/08/2010
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