“Andare a dormire o passeggiare se qualcuno ti tiene per mano”.
E’ questo uno dei commenti che più mi ha colpito, non solo perché invita a non mettersi alla guida dopo avere bevuto, che è il messaggio fondante questi miei articoli volti a sensibilizzare e informare l’opinione pubblica sul tema della sicurezza stradale, ma perché lo fa riuscendo al contempo a rappresentare con giusto equilibrio la bellezza del bere, quale piacevole, moderata, consapevole e sicura concessione a se stessi e agli affetti più cari.
Ma attenzione, non basta una passeggiata per smaltire la sbornia.
Infatti la concentrazione di alcol nel sangue ha un andamento crescente tra i 20 e i 60 minuti dall’assunzione, cui segue un’evoluzione decrescente con un valore medio di 0,15 g/l/h (curva di Widmark), ciò secondo tempistiche di assorbimento e di smaltimento delle sostanze alcoliche ingerite che però non costituiscono dati determinabili in astratto e validi per la generalità dei casi, ma che variano da soggetto a soggetto, dipendendo da “numerosi fattori che sfuggono alla possibilità di astratta previsione” (Cassazione Penale Sez. IV, Sent. 27-09-2019, n. 39725).
Ecco allora che presa una bella boccata d’aria, mi sento meglio e convinto di stare bene mi metto al volante per tornare a casa, quando girato l’angolo mi ferma una pattuglia. Abbiamo già detto del palloncino e dell’etilometro per desumere prima, misurare poi l’alcol presente nel sangue attraverso l’espirazione dell’aria, così sappiamo dei limiti di attendibilità di queste prove.
“Quindi se gli agenti ti vogliono sottoporre alla prova con etilometro, ci si può rifiutare chiedendo di essere sottoposti ad analisi nel più vicino ospedale? Se sì, chi ci deve accompagnare?”, chiede un lettore.
La risposta pretende un bilanciamento tra contrapposti interessi costituzionalmente rilevanti.
Da una parte l’inviolabilità della libertà personale (art.13 Cost.), il diritto alla salute (art.32 Cost.), la tutela della dignità della persona e della sua riservatezza (artt.2,3 Cost.), dall’altra le esigenze di salvaguardia della sicurezza della circolazione stradale e dell’incolumità pubblica (art.16 Cost.), di accertamento della verità e di diritto alla prova (art.111 Cost.).
Così l’accertamento della guida in stato di ebbrezza, al fine di tutelare da prevaricazioni arbitrarie da parte dei tutori dell’ordine, è declinato su più misure, dalla meno invasiva, soffiare in un boccaglio, alla più invasiva, il prelievo del sangue.
Ebbene la prova ematica, incidendo sul corpo del conducente, può essere effettuata (art.186 co.5 CdS) solo in caso di “incidente stradale e sottoposizione a cure mediche su richiesta degli organi di polizia stradale presso strutture sanitarie”.
Così per rispondere al lettore, non si può rifiutare l’accertamento con etilometro per la pretesa di essere sottoposti a prelievo ematico, pena il reato di rifiuto di accertamento (art.186 co.7 CdS).
Piuttosto in un sistema come quello italiano dove anche i decimi incidono sulle diverse soglie di punibilità della guida in stato di ebbrezza, la considerazione che l’etilometro può dare dati diversi rispetto alle analisi circa l’effettiva concentrazione di alcol nel sangue, spinge a suggerire al conducente, accertato in strada il tasso alcolemico dagli agenti, di rivolgersi subito o comunque al più presto per l'accuratezza dei risultati e l'affidabilità scientifica ad una struttura medica per sottoporsi a un prelievo ematico a controprova.
Avv. Andrea Agostini
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