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La guida in stato d'ebbrezza, come difendersi? Domande e risposte anti dubbi

8 Marzo 2020

Ottavo capitolo della mini guida che parte da un assunto: se bevi, non guidi.

Da quando con la redazione abbiamo iniziato due mesi fa questo percorso di informazione e sensibilizzazione perché chi beve non si metta alla guida mettendo a rischio l’incolumità propria e altrui, sono pervenute diverse domande di lettori, cui abbiamo chiesto di pazientare per poter formulare risposte, che andassero oltre il singolo caso e potessero rivolgersi alla generalità.

Pertanto prima di procedere oltre con la trattazione, manteniamo l’impegno e mettiamo qualche punto fermo.

Lo stato di ebbrezza alcolica per essere accertato dagli agenti della stradale necessita di etilometro?

L’etilometro è solo uno strumento utile a ridurre margini di apprezzamento soggettivi e arbitrari fornendo oggettivi indici di valutazione sui quali graduare la responsabilità di ognuno (Cass. pen. sez. IV, 10 dicembre 2014, n. 2195). L’accertamento può quindi anche essere meramente sintomatico (es. occhi lucidi, linguaggio impastato, mancanza di equilibrio, ecc.), ma in questo caso viene a configurarsi solitamente solo l’ipotesi di ebbrezza lieve, quindi un illecito non penale, ma amministrativo (Trib. Campobasso 6/4/19, 4/4/19; Cass. pen. Sez. IV Sent., 16/12/2011, n. 6889).

Con l’etilometro quante prove devono farsi e a che distanza temporale?

Per accertare l’ebbrezza sono necessarie 2 verifiche concordanti a distanza non inferiore di 5 minuti (Cass. pen. Sez. IV Sent., 27/04/2018, n. 24386) anche se per avere maggiore consapevolezza dell’andamento della curva alcolemica si suggerisce di compiere il secondo rilievo a 20 minuti o più dal primo (Corte d'Appello L'Aquila Sent., 31/03/2018)

Nella misurazione del tasso alcolemico contano i centesimi?

In tema di guida in stato di ebbrezza, sebbene la legge impieghi cifre con un solo decimale (0,5, 0,8, 1,5 g/l) per indicare i diversi tassi alcolemici dal cui superamento far dipendere pene di gravità progressivamente crescente, rilevano anche i centesimi (Cass. pen. Sez. IV Sent., 07/07/2010, n. 32055).

In presenza di più misurazioni che danno tassi alcolemici diversi tra loro, quale va considerato?

“In dubio pro reo”: se i rilievi danno valori che possono integrare diverse ipotesi di ebbrezza, si dovrà considerare quello minore (Cass. pen. Sez. IV, Sent., 21-10-2010, n. 37605), cui segue il trattamento più favorevole al conducente in stato di ebbrezza.

Possono gli esiti dell’etilometro non essere forniti dagli agenti al conducente?

La stampa degli scontrini è solo un di più (Cass. pen. Sez. IV, 03/02/2015, n. 1517, Cass. pen. Sez. IV, 10/10/2014, n. 3785, Cass. pen. Sez. IV, 21/11/2013, n. 49407). Ai fini del diritto di difesa ciò che conta è la conoscenza di quanto risulta nel verbale dove gli agenti devono avere dato atto delle operazioni compiute e dei loro esiti.

Positivo all’etilometro per l’assunzione di un farmaco, che succede?

In questo caso occorre dare prova contraria allo stato di ebbrezza: non basta produrre un certificato medico che attesti l’uso di farmaci capaci di influenzare l’esito dell’accertamento, ma occorre provare l’effettiva assunzione del farmaco e ricondurre a questa il tasso alcolemico rilevato (Cass. pen. Sez. IV, 06/06/2017, n. 33769, Trib. Genova Sez. II, 15/03/2017). Fermo il fatto che chi assume farmaci ad elevata componente alcolica o che possono interagire pericolosamente con l’assunzione di bevande alcoliche è comunque ritenuto responsabile, essendo la guida in stato di ebbrezza un reato colposo (Trib. Campobasso, 03/08/2016; Cass. pen. Sez. IV, 14/07/2015, n. 36887).

L’accertamento del tasso alcolemico può avvenire dopo ore dalla cessazione della guida?

Il risultato positivo dell’accertamento dell’ebbrezza non è inficiato dalla distanza temporale dalla guida contestata. E’ onere del conducente provare circostanze diverse a sé favorevoli (Cass. pen. Sez. IV, 09/09/2015, n. 40722), come ad esempio il fatto di essersi ubriacato solo dopo avere smesso di guidare, ma la particolarità del caso può portare la Procura della Repubblica a dover fornire ulteriori elementi indiziari dell’ubriachezza. Certo è che comunque il Giudice sarà chiamato a prestare particolare attenzione alla motivazione della sentenza circa il valore scientifico dei risultati dell'etilometro effettuato alcune ore dopo la condotta di guida incriminata. Un esempio pratico di particolare gravità può essere di aiuto. Abbiamo 2 esami spirometrici, eseguiti tre ore dopo il sinistro per essersi l'imputato allontanato dal luogo dell'incidente, e questi danno risultati di un’ebbrezza crescente, quando secondo la curva di Widmark ciò avviene tra 20 e 60 minuti dall’assunzione di alcol cui segue un andamento decrescente. (Cass. pen. Sez. IV Sent., 06/06/2019, n. 39725; Cass. pen. Sez. IV, 05/07/2017, n. 50973; Cass. pen. Sez. VI, 16/06/2015, n. 35594).

Se l’etilometro riporta la dicitura “volume insufficiente” la misurazione è valida?

La dicitura "volume insufficiente" sta a dire che la quantità di aria introdotta nell'etilometro è stata minore di quella occorrente per una rilevazione ottimale, ma comunque sufficiente per fornire un dato affidabile. Pertanto a meno che l’apparecchio non segnali espressamente la presenza di un errore o il conducente non riesca a fornire altrimenti prove di circostanze che possano avere inficiato la prova, la misurazione è valida (Cass. pen. Sez. IV, 06/02/2019, n. 20814).

Avv. Andrea Agostini

Raffaele Vitali - via Leopardi 10 - 61121 Pesaro (PU) - Cod.Fisc VTLRFL77B02L500Y - Testata giornalistica, aut. Trib.Fermo n.04/2010 del 05/08/2010
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