La rubrica settimanale dell'avvocato Andrea Agostini, consigliere dell'Ordine degli avvocati di Fermo, che affronta il presente dal punto di vista del diritto, per cercare di stare #DallaParteGiusta
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“Alcoltest prima di salire in auto o altrimenti fare attenzione ai sintomi”
Venerdì notte in ambito urbano, giovane tra i 25 e i 32 anni colto dalle Forze dell’Ordine alla guida sotto l’influenza dell’alcool. È questa la situazione tipo, quella più ricorrente nella pratica, alla quale si potrebbe ovviare semplicemente invitando all’uscita dai locali gli avventori a sottoporsi spontaneamente all’etilometro.
Intervenire prima che ci si ponga alla guida, questa la soluzione di sicurezza stradale più sicura e anche meno onerosa in termini di costi sociali. Essa però presuppone per essere attuata un salto di qualità nella gestione del territorio, che ad oggi si trova spesso sbandierata sui media a forza di protocolli prefettizi correnti tra operatori della sicurezza e della sanità, politici e pubblici esercenti commerciali, ma che di fatto nella pratica durano il tempo di una notte o poco più. Stando così le cose è necessario l’automobilista prenda consapevolezza di cosa lo aspetta mettendosi al volante dopo aver bevuto “un bicchiere”.
Vagliamo quindi di volta in volta le diverse ipotesi che possono presentarsi.
Girato l’angolo della strada, ecco la pattuglia che ci segnala di accostare e nel corso dell’accertamento scopriamo che gli agenti non hanno l’etilometro. Ho 2 notizie, una buona e una cattiva.
La notizia cattiva è che se anche gli agenti non hanno con loro l’etilometro, può comunque essere contestata e accertata la guida in stato di ebbrezza, ciò con riferimento alla presenza di “circostanze sintomatiche dell'esistenza dello stato di ebbrezza, desumibili in particolare dallo stato del soggetto e dalla condotta di guida” (art.379 co.3 DPR 16/12/1992, n. 495).
L’ammissione del conducente, l’alito fortemente vinoso, gli occhi arrossati o lucidi, gli sbalzi di umore, l’incapacità di reggersi in piedi, la difficoltà a camminare o a muoversi, il linguaggio sconnesso o male articolato, l'andatura zigzagante del veicolo, rappresentano infatti elementi sintomatici tipici dell’ebbrezza atti convincere il giudice dello stato di alterazione psicofisica del conducente sottoposto ad accertamento (cfr. Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza 4/12/2019 n.49171, Tribunale Penale di Udine, sentenza 19/11/2019).
La notizia buona è che la disciplina della guida in guida in stato di ebbrezza si caratterizza per la presenza di diverse soglie di punibilità, che sono rapportate ai valori di tassi alcolemici accertati.
Pertanto il giudice in difetto di un accertamento del tasso alcolemico riterrà integrata l’ipotesi più favorevole al conducente, quella di mero illecito amministrativo, e non di illecito penale (cfr. Cassazione Penale, Sezione VI, sentenza 21/02/2017, n.16480), salvo nel caso concreto risultino manifestazioni eclatanti di ebbrezza, idonee a far ritenere superate, con adeguata motivazione, le soglie di rilevanza penale (cfr. Tribunale Penale di Campobasso, sentenza 6/04/2019).
E’ quest’ultimo ad esempio il caso affrontato dalla Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza 5/03/2019, n. 25835 che ha ritenuto integrato il reato innanzi alla compresenza di tutta una serie di elementi, quali la dinamica dell'incidente stradale occorso, la sintomatologia rilevata dagli operanti giunti sul posto, la diagnosi di sospetto stato di intossicazione acuta da alcool effettuata dai medici del Pronto soccorso prima della sottoposizione del conducente ad esame ematico (i cui risultati erano poi stati dichiarati inutilizzabili).
In sintesi deve dirsi che in assenza dell’esame alcolimetrico occorrono elementi sintomatici assolutamente significativi e privi qualsiasi ambiguità perché si possa affermare, oltre ogni ragionevole dubbio (Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza 16/12/2011, n.6889), che la guida in stato di ebbrezza accertata consiste in un reato, piuttosto che in un semplice illecito amministrativo.
Accade così che se ci si imbatte ubriachi al volante tra le 22 e le 7 in un controllo al quale non segue l’accertamento del tasso alcolemico, solitamente si rischia di incorrere in un mero illecito amministrativo, che se accertato consiste nel pagamento di una sanzione amministrativa da euro 544 a euro 2.174, oltre alla sospensione da 3 a 6 mesi della patente di guida (Art.186 co.2 CdS) con decurtazione di 10 punti (Art. 126-bis CdS).
E se la somma dovuta venisse contestata con un aumento da 1/3 alla metà quale aggravante di guida notturna, nessun problema, l’ipotesi non ci riguarda perché questa concerne solo i casi di reato e non di semplice illecito amministrativo.
Avv. Andrea Agostini