Il rifiuto dell’accertamento alcolemico è possibile, addirittura in alcuni casi conveniente, e questo francamente non è tollerabile.
Se la sicurezza stradale e l’incolumità pubblica sono valori da tutelare, va detto con forza e chiarezza: il legislatore deve tornare sul punto.
Andiamo con ordine.
Il rifiuto dell’alcoltest può concretizzarsi in un diniego espresso agli agenti, ma anche in condotte concludenti, come emettere un volume d’aria insufficiente o non soffiare nel boccaglio bensì inspirare o espirare fuori (Tribunale Genova Sez. II Sent., 13/11/2019, Tribunale Trieste Sent., 09/07/2019, Cass. pen. Sez. IV, 23/01/2018, n. 22005, Cass. pen. Sez. VI, Sent., 18-04-2016, n. 15967).
In tali casi si commette un reato (art.186 co.7 CdS), che viene punito con la pena prevista per l’ebbrezza più grave, quella con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l: l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l'arresto da 6 mesi a 1 anno.
Stando così le cose, si dirà, quale convenienza?
Ebbene esaminando attentamente le maglie della legge troviamo soluzioni convenienti sotto ben 4 profili.
Infatti questi - ferme e impregiudicate le sanzioni amministrative previste dal codice della strada, quali la sospensione o la revoca della patente e la confisca del veicolo perché solo una sentenza di proscioglimento nel merito comporta la restituzione della patente sospesa e del veicolo sequestrato (artt.224 co.4, 224 ter co.7 CdS) - potrebbe escludere la punibilità per particolare tenuità del fatto (art.131 bis c.p.), ritenendo che nel caso concreto non vi è stato pericolo alla circolazione e danno agli utenti della strada (Tribunale Napoli Sez. V Sent., 30/04/2019; Cass. pen. Sez. IV Sent., 28/09/2018, n. 46438; Cass. pen. Sez. IV, 30/05/2018, n. 40926; Cass. pen. Sez. IV, Sent., 10-02-2017, n. 6364; Cass. pen. Sez. Unite, 25/02/2016, n. 13682).
In conclusione abbiamo che il legislatore, nel dover bilanciare contrapposti interessi dati dall’esigenza probatoria di accertamento del reato e dalla garanzia costituzionale della libertà personale, ha ritenuto di trovare il punto di equilibrio nel riconoscere la possibilità di rifiutare l'accertamento, pure che a costo di commettere un reato pari alla più grave delle forme di guida in stato di ebbrezza.
Tale quadro legislativo andrebbe però ripensato, non solo per tutte le criticità sopra rappresentate, che rappresentano vere e proprie forme di premialità di trattamento agli ubriachi al volante, ma anche alla luce della sopraggiunta novella normativa (L. 23/03/2016, n. 41) in tema di omicidio stradale (art.589 bis c.p.) e di lesioni personali stradali (art.590 bis c.p.) dove l’autorità giudiziaria, prescindendo dall’indisponibilità del conducente a cooperare all'acquisizione probatoria, può ricorrere al prelievo ematico coattivo (artt. 224 bis, 359 bis co.3 bis c.p.p.)
Avv. Andrea Agostini