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La guida in stato d'ebbrezza, come difendersi? Cap 6 - Omicidio stradale

24 Febbraio 2020

Se beviamo non dobbiamo metterci alla guida. La violazione di questa elementare regola cautelare eleva il rischio di incidenti stradali.

Per tale ragione la legge 23 marzo 2016, n. 41 ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico i reati di omicidio stradale e di lesioni personali stradali (artt.589 bis e 590 bis cp) dove lo stato di ebbrezza costituisce un’aggravante.

Le ipotesi di reato sono di gravità tale che, ferma la facoltà di assistenza del difensore tempestivamente notiziato, su disposizione del Pubblico Ministero e convalida del Giudice per le Indagini Preliminari, è prevista la possibilità di prelievo ematico coattivo anche con accompagnamento coatto presso il più vicino presidio ospedaliero (art.359 bis co.3 bis cpp).

L’aggravante scatta a fronte di un’ebbrezza qualificata, penalmente rilevante, quindi ubriachezza media (superiore a 0,8 g/l) o grave (superiore a 1,5 g/l).

Ecco allora che l’omicidio stradale e le lesioni personali stradali, reati rispettivamente puniti il primo con la reclusione da 2 a 7 anni e il secondo con la reclusione da 3 mesi a 1 anno per le lesioni gravi e da 1 a 3 anni per le lesioni gravissime, quando aggravati dall’ebbrezza prevedono a seconda che essa sia media o grave, l’uno la reclusione da 5 a 10 anni o da 8 a 12 anni, l’altro la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 3 anni per le lesioni gravi e da 2 a 4 anni per le lesioni gravissime oppure la reclusione da 3 a 5 anni per le lesioni gravi e da 4 a 7 anni per le lesioni gravissime.

Tecnicamente si tratta di reati complessi e non di concorso di reati in quanto la guida in stato di ebbrezza (art.186 CdS) perde la propria autonomia di contravvenzione per divenire semplice presupposto applicativo dell’aggravante dei delitti di omicidio e lesioni personali stradali (Cass. pen. sez. IV, 5/2/20 n.4882, 12/06/18, n. 26857).

In altre parole il legislatore punisce con maggiore severità l’omicidio stradale o le lesioni personali stradali quando i sinistri sono causati da un conducente ubriaco e ciò pure se lo stato di ebbrezza è ininfluente nella causazione dell’incidente.

Dobbiamo però chiederci se l’incidente si sarebbe verificato comunque ossia per ragioni non imputabili all’ubriachezza (es. segnaletica stradale carente, difetti nella pubblica illuminazione, vizi di manutenzione stradale, omissioni di vigilanza su lavori stradali, ecc.) o magari riconducibili alla condotta della vittima (es. eccesso di velocità, andatura troppo lenta, veicolo fermo, immissione improvvisa, manovra non segnalata, ecc.).

La risposta a questa domanda consentirà di ridurre fino alla metà (artt.589 bis penultimo comma c.p. e 590 bis penultimo co. c.p.) la responsabilità del conducente, se non di escluderla del tutto.

Avv. Andrea Agostini

Raffaele Vitali - via Leopardi 10 - 61121 Pesaro (PU) - Cod.Fisc VTLRFL77B02L500Y - Testata giornalistica, aut. Trib.Fermo n.04/2010 del 05/08/2010
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