TORRE SAN PATRIZIO – Il comune di Torre San Patrizio si era affidato all’avvocato Fabio Pierdominici per ricorrere al Tar delle Marche contro la Provincia di Fermo, rappresentata dall’avvocato Leonardo Filippucci, e la Sam, difesa dagli avvocati Antonella Storoni, Francesco Ferdinando Bargnesi, Carlo Nunzio Sforza.
Al centro del contendere il progetto per la realizzazione di un impianto di trattamento anaerobico-aerobico della frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU) per la produzione di biometano. Impianto autorizzato dalla Provincia alla Sam., società con sede a Porto Sant’Elpidio, attuale gestore della discarica di Torre San Patrizio.
Nel ricorso, l’avvocato del Comune aveva inserito una serie di eccezioni per chiedere l’annullamento dell’autorizzazione, dalla durata della concessione dei terreni della discarica alla distanza minima dal centro urbano fino all’utilizzo di subappalti non autorizzati nella gestione.
Il collegio del Tar in un passaggio della sentenza spiega che “alla data di avvio del procedimento (e ancora oggi) S.A.M. era da qualificare come “proponente” o “gestore” del servizio ed era dunque legittimata a presentare l’istanza di rilascio dell’autorizzazione per cui è causa, essendo peraltro anche nella piena disponibilità dell’area su cui deve sorgere l’impianto”.
Aggiunge poi il Tar, respingendo un altro punto del ricorso, che “non vi è alcuna prova circa il fatto che S.A.M. abbia affidato in subappalto ad altri operatori economici la gestione degli impianti di conferimento e trattamento dei rifiuti nei quali essa esercita la propria attività principale”.
Anche sulle motivazioni riguardo all’impianto, contestate dal Comune, il Tar è chiaro: “Va osservato che il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 2 marzo 2018 incentiva la produzione di biometano, per cui è comprovato che l’iniziativa di S.A.M., che sicuramente risponde ad un interesse di natura patrimoniale della società, è allo stesso tempo rispondente ad un interesse pubblico. Del resto, la controinteressata, senza essere smentita sul punto, ha evidenziato che dal punto di vista ambientale un impianto per la produzione di biometano incide in misura minore rispetto all’impianto di compostaggio che S.A.M. sarebbe legittimata a realizzare in caso di annullamento del presente titolo abilitativo”.
Per questo e altri motivi, il Tar delle Marche, con il collegio composto dai giudici Concetta Anastasi, Gianluca Morri e Tommaso Capitanio, “definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge”. Ma non solo: “Condanna il Comune ricorrente al pagamento in favore della Provincia di Fermo e della società controinteressata delle spese del giudizio, che si liquidano in complessivi € 1.500,00, oltre accessori di legge, in favore di ciascuna delle controparti”.
Di fronte a questa sentenza, l’ex sindaco Giuseppe Barbabella commenta soddisfatto: “Il Tar ancora una volta, perché il comune ha già perso altri ricorsi, conferma la buona fede e il corretto operato della vecchia amministrazione contro cui l’attuale ha condotto battaglie politiche che continua a perdere, sprecando sodi dei cittadini. Inevitabile ricordare la sentenza della Corte dei Conti che ha condannato il Comune al pagamento delle spese legali per un importo di € 20.000 per la vicenda legata alla vendita della partecipata”.