L’Amleto di Shakespeare per rendere il dramma che vivono gli imprenditori, liberi di fare impresa sì, ma al buio, quindi nell’impossibilità di prevedere cosa riserverà loro il destino.
Il normale rischio di impresa può dirsi infatti superato tanto al metro di distanziamento sociale, nuova regola di vita introdotta dalle politiche di contenimento del coronavirus, che espone a imprevedibili responsabilità penali, civili e amministrative.
La felicità degli imprenditori per avere concertato linee guida che i governatori hanno imposto al governo (art.1 co.14 D.L. 16 maggio 2020 n.33), secondo parametri di sicurezza meno impattanti di quelli raccomandati dall’Inail e dall’Istituto Superiore di Sanità, non credo abbia fondamento.
La sintesi è che vivremo tutti a 1 metro di distanza, ma poi leggi le dichiarazioni del Prof. Massimo Galli, direttore di Malattie Infettive del Sacco di Milano, per il quale “con uno starnuto o un colpo di tosse le goccioline possono diffondersi a 1 metro e 80, anche 90 centimetri”.
Se a questa considerazione medica, si aggiunge che da un punto di vista giuridico sono rimasti ancora oggi sul tavolo irrisolti tutti i nodi, c’è poco da stare sereni.
Infatti se il lavoratore si ammala di Covid 19 scatta l’infortunio (art.42 co.2 D.L. 17 marzo 2020 n.18) con presunzione di origine professionale (Inail Circolare 3 aprile 2020 n.13) e il datore di lavoro è automaticamente esposto a responsabilità civili e penali.
Inoltre l’imprenditore perderà immediatamente la forza lavoro non solo dell’infortunato, ma anche di tutti coloro che con questi hanno avuto contatti stretti (quarantena precauzionale ex art.1 co.7 D.L. n.33/2020).
Se ciò non bastasse le autorità preposte al controllo interverranno a verificare il rispetto delle linee guida e se riterranno “non assicurati adeguati livelli di protezione” scatterà immediata “la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza” (art.1 co.15 D.L. n.33/2020.
Si dirà di avere ottemperato alle disposizioni regionali in materia (per le Marche DGR 11/5/2020 nn.564-570; Decreto 15/05/2020 n.152, 16/05/2020 nn.153-155) o alle linee di indirizzo della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome “per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative”, ma laddove è prevista discrezionalità da parte dell’imprenditore, cosa deciderà l’autorità di controllo?
Pensiamo al caso in cui queste ultime recitano “potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.”.
E ancora.
Quando si dice che tra gli ombrelloni va garantita “una superficie di almeno 10 m.2 per ogni ombrellone”, questo è il minimo garantito a seguito di mediazione politica, ma chi dice che sia sufficiente a garantire la sicurezza dei bagnanti per i quali l’Istituto Superiore di Sanità suggeriva invece 22,5 m.2?
In definitiva le linee guida e i protocolli non solo non fanno scudo civile e penale, ma anzi espongono l’imprenditore a responsabilità che verranno sanzionate in via amministrativa con il pagamento da euro 400 a euro 3.000 e peggio ancora con la chiusura – anche immediata e provvisoria - dell'attività da 5 a 30 giorni (art.2 D.L. n.33/2020, Art.4 D.L. 25/03/2020 n.19), misure che in caso di recidiva raddoppiano nel primo caso e sono irrogate al massimo nel secondo caso.
I rischi di impresa sono dunque straordinari e di perdere la stagionalità, come i risparmi di una vita, può accadere in un attimo.
Imprenditore quindi cosa farai? Essere o non essere?
Avvocato Andrea Agostini