Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Covid, ecco cosa fare con i sanitari NO VAX

7 Febbraio 2021

Il dr. Licio Livini, direttore Asur Area Vasta 4, e il dr. Giuseppe Ciarrocchi, direttore UOC igiene e sanità pubblica, dichiarano che un operatore sanitario su cinque rifiuta il vaccino, con ciò riferendosi a medici e infermieri e tutti coloro che lavorano all’ospedale Murri anche solo per le pulizie.

La notizia di NO VAX tra coloro che lavorano in ospedale sorprende e lascia basiti.

Come si può lavorare in un ospedale e non credere nella scienza medica?

Come si può appartenere ad un’equipe non mettendo in sicurezza i colleghi?

Come si può tenere alla cura di un paziente quando si è disposti a metterne a repentaglio la vita anche solo a mezzo della propria presenza?

Rimango pure sorpreso nel leggere che i dottori Livini e Ciarrocchi, preso atto della realtà, non dichiarino di avere già assunto iniziative al riguardo.

Il problema in effetti esiste.

Da una parte Governo e Parlamento, preferendo alla mesa in sicurezza della salute pubblica i sondaggi di opinione, si sono guardati bene finora dal disporre l’obbligo di vaccinazione a carico di tutti coloro che operano in ambienti di cura.

Dall’altra parte Governo e parti sociali ugualmente nulla hanno previsto, essendo rimasti fermi al protocollo di sicurezza del 24 aprile 2020 (art.29 bis, Obblighi dei datori di lavoro per la tutela contro il rischio di contagio da COVID-19, decreto legge 8 aprile 2020, n. 23), un’epoca fa, quando il vaccino anti Covid era lontano una galassia dall’esistere.

Vediamo allora, questioni deontologiche a parte, che dovranno essere affrontate dai rispettivi Ordini professionali anche su segnalazione degli stessi dottori Livini e Ciarrocchi, da un punto di vista giuridico cosa va fatto.

Premesso che in assenza di una precisa disposizione di legge statale (art.117 co.3 ultimo inciso), non esiste obbligo di vaccino (art.32 Cost.), rimane il fatto che esso in ambito lavorativo è un onere, peraltro a mio avviso ineludibile negli ospedali e nelle residenze sanitarie assistenziali.

Nel momento in cui si è considerato il covid-19 alla stregua di un infortunio sul lavoro (art. 42 co.2 d.l. 17/3/2020 n. 18; art.2 D.P.R. 30/6/1965 n. 1124), si è reso assai più stringente l’obbligo per il datore di lavoro di adottare tutte le misure necessarie alla tutela dei lavoratori (art. 2087 c.c.).

Tra queste vi sono i vaccini, misure protettive che il datore di lavoro deve mettere a disposizione e che se non assunti spontaneamente dal lavoratore possono portare al suo allontanamento temporaneo (art.279 co.2 lett.a,b, e 42 D.Legisl. 9/4/2008 n. 81, 286 sexies lett.g), T.U. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).

Ritenendo la profilassi requisito indispensabile per l’esercizio delle professioni sanitarie e non che prevedano contatti con soggetti “fragili”, se il NO VAX risulterà inidoneo alla mansione specifica cui è adibito, questi dovrà dal datore di lavoro essere ricollocato a svolgere mansioni che non comportino rischi per sé e per gli altri, sostanzialmente uno smart working integrale.

Se però organizzativamente ciò non fosse possibile, il lavoratore andrà allontanato e messo in aspettativa senza retribuzione, considerato che per sua scelta avrà reso impossibile lo svolgimento della prestazione lavorativa, salvo valide ragioni giustificative, come ad esempio lo stato di gravidanza.

Qualora poi l’assenza dal lavoro dovesse prolungarsi per un periodo di tempo significativo o indeterminato, superato il blocco dei licenziamenti, addio posto di lavoro per giusta causa.

Va ricordato infatti che le misure di sicurezza servono a tutelare non solo i lavoratori, ma anche tutti coloro che si trovano negli ambienti di lavoro (art.20 co.1 D.Legisl. 9/4/2008 n. 81; Cass. pen. Sez. IV Sent., 19/07/2019, n. 44142), pazienti in primis.

Il mio suggerimento è che i dottori Livini e Ciarrocchi si adoperino prontamente ad allontanare coloro cui sia stata offerta la possibilità di vaccinazione anti Covid e l’abbiano rifiutata, sempre che essi e i lavoratori in questione, non vogliano assumere il rischio di responsabilità penali e civili per infezioni da Covid contratte a seguito di loro omissioni.

Avv. Andrea Agostini

Raffaele Vitali - via Leopardi 10 - 61121 Pesaro (PU) - Cod.Fisc VTLRFL77B02L500Y - Testata giornalistica, aut. Trib.Fermo n.04/2010 del 05/08/2010
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram